Descrizione
A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (Legge 183/2011), dal 1 gennaio 2012 agli Uffici Comunali è vietato rilasciare certificati da esibire al altre pubbliche amministrazioni, nonché ai gestori di pubblico servizio (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi, sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le auto dichiarazioni prodotte dai cittadini.
Gli Uffici Comunali dello stato civile e di anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, per i quali è previsto il pagamento dell'imposta di bollo e diritti di segreteria (euro 14,62 + 0,52 per ciascun documento).
L'art. 15 della sopraccitata L. 183/2011, stabilisce, altresì, che sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personali e fatti, sia apposta la seguente dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi".
La mancata apposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Il rilascio di certificazioni di stato civile ad uso privato è gratuito per l'applicazione dell'esenzione dal bollo ex art. 7 della legge n. 405/90. Si ricorda comunque che il cittadino può rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, notai, ecc. (art. 2, D.P.R. 445).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000), è gratuita e non comporta l'autenticazione della firma. I modelli per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere richiesti allo sportello dell'ufficio Anagrafe e Stato Civile e/o scaricati direttamente dall'interessato.
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Last edit: 08/06/2020 17:05:28