Sia nel caso di dichiarazione resa direttamente all’ufficiale di stato civile, sia nel caso di morte in ospedale per la quale è previsto l’invio dell’avviso di morte, il termine previsto sono le 24 ore, mentre non esiste un termine prima del quale non sia possibile ricevere la dichiarazione di morte, per cui l’ufficiale di stato civile può redigere l’atto anche poche ore dopo la morte.
L’ufficiale di stato civile redige l’atto di morte nel momento in cui il dichiarante si presenta a rendere la dichiarazione oppure dopo aver ricevuto l’avviso da parte del direttore dell’ospedale, casa di cura, ecc..
Il termine di 24 ore per rendere la dichiarazione di morte (con conseguente redazione del relativo atto) non ammette eccezioni, anche se il regolamento di stato civile non prevede sanzioni a carico dell’ufficiale di stato civile che formi l’atto in tempi più lunghi e nemmeno per il direttore sanitario che invii l’avviso oltre le 24 ore.
Tuttavia, al di là dell’aspetto sanzionatorio, è importante rispettare tale termine perché l'atto di morte risponde ad un interesse pubblicistico, quello alla conoscenza dello status di una persona (lo status del deceduto ma anche quello del coniuge che diventerà vedovo/vedova e dei figli), oltre a rivestire un interesse privato.
Basti pensare al fatto che la moglie e/o i familiari del defunto potrebbero avere necessità di documentare l'avvenuto decesso al fine di tutelare interessi patrimoniali o altro tipo di interesse giuridicamente rilevante.